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Normativa europea per le E-bike

1 Gennaio 2017

Possiamo andare con la bici elettrica sulle ciclabili? E che differenza c’è tra un modello e l’altro? Queste sono le domande a cui non tutti sanno rispondere Soltanto un paio di anni fa è entrata in vigore la normativa europea per distinguere le e-bike a pedalata assistita dai cosiddetti ciclomotori, per i quali, ad esempio, serve la patente.

Cos’è la e-bike? O anche “biciclette a pedalata assistita” o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle)

Le e-bike sono definite dalla direttiva 2002/24 CE come mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”

Da qui consegue che non ci sono obblighi di omologazione né divieti specifici. Ma la crescente richiesta delle bici a pedalata assistita e la contemporanea diffusione di modelli equipaggiati con motorizzazioni di potenza superiore ai 250 W e in grado di andare anche al di sopra dei 25 km/h o in cui l’uso del motore risulta indipendente dalla pedalata (veicoli per i quali è necessaria l’omologazione) hanno avvicinato alcuni modelli di bicicletta elettrica proprio a scooter e moto, con i conseguenti obblighi e omologazioni.

È per questo che le bici elettriche che non rispettano la definizione originaria imposta dalla direttiva 2002/24 CE devono rientrare in due categorie previste dal nuovo regolamento d’omologazione.

Categoria L1eA: che comprende i cicli a due o tre ruote progettati con la trazione a pedale ed equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W e in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h

Categoria L1eB: in cui sono inclusi i cicli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e velocità di costruzione non superiore ai 45 km/h

La categoria L1eB si deve assimilare ai “ciclomotori” e viene regolata dalle norme sul loro impiego (uso obbligatorio del casco, limite di età, obbligo di assicurazione…); la L1eA definisce i cosiddetti “motocicli a prestazioni ridotte” e su di essa ci sono varie scuole di pensiero per definirne gli obblighi di legge. In generale, si tende a prevedere l’uso del casco anche per questa categoria, perché, come si legge sul sito dell’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo e Accessori) sono considerati motorini e “come tali soggetti a targatura, assicurazione ed obbligo di casco”.

Quel che è certo è che da questo quadro normativo sono escluse da ogni forma di omologazione le biciclette a pedalata assistita con “motore ausiliario di potenza nominale continua fino a 250 W e velocità massima 25 km/h, per le quali vige lo standard europeo EN 15194”. Quindi, l’e-bike è una bicicletta a tutti gli effetti, che non ha bisogno di assicurazione obbligatoria e per la quale non esiste un requisito minimo di età e né è necessaria la patente.

Posso utilizzare le piste ciclabili?
Sì e sui marciapiedi destinati ai pedoni e sugli attraversamenti pedonali, ho l’obbligo di portare l’e-bike a mano. Sui marciapiedi ciclopedonali, con da strisce e quadrotti, si può transitare in sella a bassa velocità.

Posso portare mio figlio piccolo sull’e-bike?
Sì, ma solo se hai equipaggiato la e-bike di seggiolini omologati (requisiti dello standard europeo EN14344) per il trasporto di bambini fino a agli 8 anni che non intralcino la visuale o i movimenti. Da posizionare preferibilmente dietro.

Devo installare strumenti di segnalazione visiva?
Sì. Luci bianche o gialle anteriormente, rosse posteriormente e catadiottri rossi. Sui pedali, sulle ruote o sui lati del telaio, vanno messi catadiottri gialli o altri simili dispositivi per la visibilità.

Posso usare le cuffie sull’e-bike?
No, mai durante la pedalata. Si consente invece l’uso di smartphone o di altri dispositivi purché in modalità viva voce o dotati di auricolare

Autore: Admin Categoria: Info, Tags: normativa